Art. 3.

      1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 e in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali, nonché nelle altre consultazioni a carattere locale, ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi che soggiornano regolarmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni.